I NOSTRI STATUTI
I. NOME, SCOPO E SEDE
1. Nome
Sotto la denominazione di āOrganizzazione del mondo del lavoro per le formazioni di base professionali dellāeconomia domestica svizzera ā viene costituita unāassociazione regolata dagli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).
2. Scopo
2.1Ā Organizzazione del mondo del lavoro per le formazioni di base professionali
In qualitĆ di organizzazione svizzera del mondo del lavoro, Oml per le formazioni di base professionali dellāeconomia domestica svizzera, lāassociazione ha lo scopo di:
- promuovere, sviluppare e far riconoscere le formazioni professionali di base dellāeconomia domestica in unāottica rivolta al futuro;
- assicurare e sviluppare la qualitĆ delle formazioni professionali di base dellāeconomia domestica secondo le direttive della legge federale sulla formazione professionale;
- coordinare le formazioni professionali di base;
- assicurare le formazioni professionali di base nel sistema svizzero della formazione professionale dellāeconomia domestica;
- partecipare all’elaborazione dei diplomi federali a livello terziario.
Lāassociazione realizza i suoi obiettivi in particolare attraverso:
- la sua funzione di interlocutrice principale delle autoritĆ nazionali competenti;
- la sua collaborazione nellāapplicazione della LFPr;
- la creazione di scambi dāinformazioni e di opinioni tra i propri membri;
- lāallacciamento regionale;
- la collaborazione tra associazioni di datori di lavoro e di impiegati delle professioni dellāeconomia domestica.
Per raggiungere i suoi obiettivi lāassociazione collabora con i propri membri, le autoritĆ , le istituzioni e le organizzazioni del settore.
2.2 Associazione professionale dellāeconomia domestica
Lāassociazione ha a livello nazionale i seguenti obiettivi:
difendere a livello svizzero gli interessi dei suoi membri presso le istanze politiche, le autorità , le amministrazioni, le altre organizzazioni e associazioni nazionali così come verso il pubblico in generale;
- promuovere e sostenere le associazioni dei membri nella realizzazione dei loro mandati;
- promuovere e coordinare la collaborazione fra i membri e di garantire lo scambio necessario di informazioni e di opinioni;
- impegnarsi attivamente nella promozione delle professioni dellāeconomia domestica e della loro immagine.
2.3 NeutralitĆ politica e professionale
Lāassociazione ĆØ neutra sul piano politico e confessionale. Si tratta di unāassociazione senza scopo di lucro.
3. Sede
Lāassociazione ha sede presso il suo segretariato. Nel caso in cui non ce ne fosse uno, quale sede dellāassociazione fa stato il domicilio della/del presidente.
LL. CATEGORIA DEI MEMBRI
4. Membri I membri dellāassociazione sono:
- le associazioni cantonali dellāeconomia domestica;
- le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro delle professioni dellāeconomia domestica.
5. Ammissione ed esclusione
Le domande di ammissione devono essere trasmesse per iscritto al comitato. Le ammissioni e le esclusioni di membri vengono decise dallāassemblea generale, su richiesta del comitato.
6. Dimissioni / esclusioni
a) Dimissioni
Le dimissioni vengono inoltrate al comitato in forma scritta entro il 31 ottobre. Saranno effettive alla fine dellāesercizio seguente.
b) Esclusione
Lāassemblea generale ha la facoltĆ , con una maggioranza dei tre quarti dei votanti presenti, di escludere un membro che ostacola gli interessi e gli scopi dellāassociazione definiti dagli statuti. Il membro dimissionario o escluso, non ha alcun diritto di pretesa sul capitale dellāassociazione o di altri tipi di risarcimento. Il dimissionario ĆØ tenuto a saldare i contributi per il periodo in cui ĆØ stato membro.
III. ORGANI PARTE 1
7.Ā Organi
Organi Gli organi dellāassociazione sono:
- lāassemblea generale
- il comitato
- lāorgano di revisione
- il segretariato generale
Gli organi consultativi dellāassociazione sono:
- la riunione dellaĀ rete
- le commissioni tecniche
A Lāassemblea generale
8. Lāassemblea generale ordinaria
Lāassemblea generale ha luogo una volta allāanno durante il primo semestre. Lāinvito allāassemblea generale, completo dellāordine del giorno, deve venir trasmesso per iscritto a tutti i membri al più tardi quattro settimane prima della data fissata per lāassemblea generale.
9. Assemblea generale straordinaria
Le assemblee generali straordinarie possono essere convocate su domanda del comitato o di almeno un quinto dei membri. La convocazione contiene lāordine del giorno.
10. Compiti
Lāassemblea generale ĆØ lāorgano supremo dellāassociazione. Il suo compito ĆØ di supervisionare tutte le attivitĆ dellāassociazione. Essa ĆØ competente per tutte le questioni se non diversamente previste dagli statuti. I suoi compiti sono in particolare:
a) elezione della presidente;
b) elezione degli altri membri del comitato;
c) elezione dei revisori;
d) approvazione del rapporto annuale e dei conti dāesercizio;
e) approvazione del programma di attivitĆ ;
f) fissazione delle quote annuali;
g) approvazione del budget;
h) presa di posizione sulle proposte (vedi art. 12 qui di seguito); i) ammissioni ed esclusioni di membri; j) presa di posizione sullāaffiliazione ad altre associazioni, federazioni ed organizzazioni;
k) modifica degli statuti;
l) presa di posizione su una fusione o una dissoluzione dellāassociazione;
m) presa di posizione sullāutilizzo dellāutile netto in caso di unāeventuale scioglimento dellāassociazione;
n) i compiti che gli competono nei confronti della legge e degli statuti.
11. Diritto di voto / decisioni / svolgimento
a) Diritto di voto
Ogni associazione cantonale e regionale di economia domestica riceve due voti dāufficio. Le viene attribuito un terzo voto se conta da 41 a 80 aziende membre, un quarto se conta da 81 a 120 aziende membre, ecc. In tutti i casi, le associazioni dei datori di lavoro e degli impiegati delle professioni dellāeconomia domestica possono ottenere al massimo 12 voti in totale. In tutti i casi, le associazioni dei datori di lavoro di economia domestica possono detenere al massimo 12 voti. Per ogni voto deve essere corrisposto un contributo annuale.
b) Decisioni
Le decisioni dellāassemblea generale vengono prese con la maggioranza semplice dei voti presenti, nella misura in cui gli statuti non prevedano altre disposizioni. Unā equivalenza dei voti equivale a un rifiuto della trattanda sottoposta a votazione. Invece se uno o diversi candidati detentori di un solo seggio raccolgono un numero identico di voti, la decisione verrĆ allora presa per estrazione a sorte. Durante lāassemblea generale possono essere votate unicamente le trattande figuranti sullāordine del giorno, riservandosi il diritto di alcune eccezioni stipulate nellāarticolo 12 qui di seguito. La modifica degli statuti dellāassociazione richiede i due terzi dei voti dei membri presenti.
c) Svolgimento
Lāassemblea generale ĆØ presieduta dalla presidente, la quale conduce i dibattiti. Le elezioni hanno luogo per alzata di mano a meno che non sia richiesto lo scrutigno tramite scheda segreta.
Le decisioni dellāassemblea generale vengono messe a verbale.
12. Proposte
Le proposte che figurano sullāordine del giorno devono essere inoltrate per iscritto alla presidente sette settimane prima dellāassemblea generale.
Ulteriori proposte dei membri per lāassemblea generale devono pervenire per iscritto alla presidente al più tardi due settimane prima della data dellāassemblea.
Possono essere prese altre decisioni solo in casi urgenti, concernenti oggetti che non figurano sullāordine del giorno. Sullāurgenza di un oggetto viene presa una decisione dallāassemblea generale, con la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti.
III. ORGANI PARTE 2
B Comitato
13. Composizione e durata del mandato
Il comitato ĆØ composto da almeno cinque membri fino ad un massimo di undici. Le regioni seguenti hanno diritto a un seggio ciascuna che sarĆ occupato da almeno un rappresentante delle associazioni cantonali o regionali dellāassociazione di economia domestica: Svizzera nord occidentale, Zurigo, Svizzera orientale, Svizzera centrale e Berna. Le associazioni cantonali e regionali dellāassociazione di economia domestica della Svizzera latina hanno diritto a due seggi in comune. Le associazioni dei datori di lavoro e di impiegati della professione di economia domestica hanno diritto almeno a un seggio per categoria.
Il segretariato generale prende parte alle sedute del comitato dove dispone di un voto consultativo.
Il comitato si costituisce da sĆ©, fatta eccezione della presidente che viene eletta dallāassemblea generale.
La durata del mandato ĆØ di quattro anni e termina con lāassemblea generale ordinaria. Una rielezione ĆØ possibile. I membri del comitato che sono stati eletti durante il mandato per sostituire i membri dimissionari terminano il mandato del loro predecessore.
14. FacoltĆ di deliberare
Il comitato può deliberare in presenza della metà dei suoi membri. Prende le sue decisioni a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, quello della presidente è preponderante. Su richiesta, il comitato può prendere le sue decisioni per corrispondenza. La decisione scritta richiede la maggioranza assoluta dei voti di tutti i membri del comitato. I dibattiti del comitato vengono redatti in un verbale dove figurano tutte le decisioni prese. Le decisioni prese per corrispondenza devono pure essere oggetto di un verbale.
15. CompitiĀ
Tutte le questioni dellāassociazione che non sono espressamente riservate ad un altro organo sono di competenza del comitato. Esso rappresenta lāassociazione allāesterno e davanti alla giustizia. Il comitato assume in particolare:
a) la gestione strategica dellāassociazione
b) la preparazione e la convocazione dellāassemblea generale
c) lāesecuzione delle decisioni dellāassemblea generale
d) la redazione del rapporto annuale, del programma delle attivitĆ , dei conti dāesercizio e del budget allāattenzione dellāassemblea generale
e) la designazione e la supervisione del segretariato generale e della contabilitĆ
f) la designazione delle commissioni tecniche
g) la designazione di rappresentanti in seno a organi esterni
h) lāemanazione di un regolamento dāorganizzazione
i) lāemanazione di un regolamento di rimborso spese
j) lāemanazione di direttive
16. Diritto di firma
Ogni membro del comitato e la responsabile del segretariato generale hanno diritto di firma collettiva a due.
C Organo di revisione
17. Compiti
Lāassemblea generale elegge due revisori dei conti per una durata di quattro anni. Questā ultimi controllano i conti dāesercizio, redigono un rapporto allāattenzione dellāassemblea generale e ne propongono lāapprovazione. I revisori sono autorizzati ad esigere in ogni momento la presentazione di tutti i documenti e giustificativi contabili o a richiederne la visione. La loro remunerazione viene stabilita dal regolamento delle spese e delle indennitĆ .
Se lāassociazione ĆØ sottomessa a un dovere di revisione legale, la scelta dellāorgano di revisione viene allora effettuata secondo le disposizioni dellāarticolo 69b CCS.
D segretariato generale
18. Compiti e responsabilitĆ
Il segretariato generale ĆØ responsabile dellāinsieme delle attivitĆ che gli vengono delegate dal comitato, cosƬ come anche di mettere in pratica le decisioni dellāassemblea generale. Il comitato definisce i compiti e le competenze cosƬ come anche la procedura dāelaborazione del rapporto in un regolamento dāorganizzazione e anche in un regolamento delle spese delle indennitĆ .
19. Costituzione
Il comitato assume delle persone per il segretariato generale o affida questa attivitĆ su mandato. Designa una responsabile del segretariato generale e definisce lāorganizzazione del segretariato generale nellāambito di un regolamento di organizzazione.
E Riunione dellaĀ rete
20. Compiti e composizione
I membri consigliano il comitato e il segretariato generale in occasione delle riunioni dellaĀ rete. I voti della riunione dellaĀ rete hanno un valore esclusivamente consultativo.
La riunione dellaĀ rete ĆØ aperta a tutti i membri.
I dettagli sono stabiliti dal regolamento dāorganizzazione e dal regolamento di rimborso spese.
F Commissioni tecniche
21. Compiti e convocazione
Le commissioni tecniche trattano i temi particolari nel campo della formazione o relativi a lāassociazione e formulano delle raccomandazioni allāattenzione del comitato o del segretariato generale.
Le commissioni tecniche vengono convocate dal comitato. I dettagli vengono stabiliti dal regolamento di organizzazione e dal regolamento del rimborso spese.
LV. FINANZE
22. Finanziamento dellāassociazione
I mezzi finanziari dellāassociazione consistono in:
- quote sociali
- contributi di donazioni e di sponsor
- contributi in seno alla legge sulla formazione professionale
- ricavi provenienti da prestazioni
- contributi legati a progetti
23. Versamenti dei membri
Le quote sociali vengono fissate annualmente dallāassemblea generale per lāanno successivo e vengono determinate in modo differenziato a seconda della categoria dei membri. Ogni eventuale modifica del numero dei voti attuali dei membri delle associazioni dei datori di lavoro e degli impiegati delle professioni dellāeconomia domestica deve essere comunicato per iscritto al comitato entro il 31 ottobre dellāanno in corso. La modifica entra in vigore due anni più tardi. Il conteggio del numero attuale dei membri delle associazioni cantonali e regionali dellāeconomia domestica viene fatto per il 31 ottobre dellāanno in corso. Questo conteggio costituisce la base per il calcolo della quota sociale per lāanno seguente.
24. ResponsabilitĆ
Gli impegni dellāassociazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. Eā esclusa qualsiasi responsabilitĆ personale dei membri.
25. Anno dāesercizio
Lāanno dāesercizio corrisponde allāanno civile.
V. SCIOGLIMENTO O FUSIONE DELLāASSOCIAZIONE
26. Scioglimento o fusione
Lāassemblea generale può decidere con la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti per lo scioglimento dellāassociazione. Una decisione relativa a una fusione dellāassociazione richiede anchāessa la maggioranza dei tre quarti dei voti dei membri presenti.
Essa decide inoltre a che scopo dovrĆ venir impiegato lāeventuale capitale ancora disponibile. La liquidazione viene eseguita dal comitato.
VI DISPOSIZIONI FINALI
27. Deliberazione e entrata in vigore
I presenti statuti sono stati approvati durante lāassemblea generale dellā8 maggio 2014. Sostituiscono gli statuti del 7 maggio 2009. Essi entrano immediatamente in vigore.
Organizzazione del mondo del lavoro per le formazioni di base professionali dellāeconomia domestica svizzera
exĀ presidente Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā exĀ vice-presidente
Barbara Kaufmann Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Barbara Brunner-Niederhauser