I NOSTRI STATUTI

I. NOME, SCOPO E SEDE

1. Nome

Sotto la denominazione di ā€žOrganizzazione del mondo del lavoro per le formazioni di base professionali dell’economia domestica svizzera ā€œ viene costituita un’associazione regolata dagli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).

2. Scopo

2.1Ā Organizzazione del mondo del lavoro per le formazioni di base professionali

In qualitĆ  di organizzazione svizzera del mondo del lavoro, Oml per le formazioni di base professionali dell’economia domestica svizzera, l’associazione ha lo scopo di:

  • promuovere, sviluppare e far riconoscere le formazioni professionali di base dell’economia domestica in un’ottica rivolta al futuro;
  • assicurare e sviluppare la qualitĆ  delle formazioni professionali di base dell’economia domestica secondo le direttive della legge federale sulla formazione professionale;
  • coordinare le formazioni professionali di base;
  • assicurare le formazioni professionali di base nel sistema svizzero della formazione professionale dell’economia domestica;
  • partecipare all’elaborazione dei diplomi federali a livello terziario.

L’associazione realizza i suoi obiettivi in particolare attraverso:

  • la sua funzione di interlocutrice principale delle autoritĆ  nazionali competenti;
  • la sua collaborazione nell’applicazione della LFPr;
  • la creazione di scambi d’informazioni e di opinioni tra i propri membri;
  • l’allacciamento regionale;
  • la collaborazione tra associazioni di datori di lavoro e di impiegati delle professioni dell’economia domestica.

Per raggiungere i suoi obiettivi l’associazione collabora con i propri membri, le autoritĆ , le istituzioni e le organizzazioni del settore.

2.2 Associazione professionale dell’economia domestica

L’associazione ha a livello nazionale i seguenti obiettivi:

difendere a livello svizzero gli interessi dei suoi membri presso le istanze politiche, le autoritƠ, le amministrazioni, le altre organizzazioni e associazioni nazionali cosƬ come verso il pubblico in generale;

  • promuovere e sostenere le associazioni dei membri nella realizzazione dei loro mandati;
  • promuovere e coordinare la collaborazione fra i membri e di garantire lo scambio necessario di informazioni e di opinioni;
  • impegnarsi attivamente nella promozione delle professioni dell’economia domestica e della loro immagine.

2.3 NeutralitĆ  politica e professionale

L’associazione ĆØ neutra sul piano politico e confessionale. Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro.

3. Sede

L’associazione ha sede presso il suo segretariato. Nel caso in cui non ce ne fosse uno, quale sede dell’associazione fa stato il domicilio della/del presidente.

LL. CATEGORIA DEI MEMBRI

4. Membri I membri dell’associazione sono:

  • le associazioni cantonali dell’economia domestica;
  • le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro delle professioni dell’economia domestica.

5. Ammissione ed esclusione

Le domande di ammissione devono essere trasmesse per iscritto al comitato. Le ammissioni e le esclusioni di membri vengono decise dall’assemblea generale, su richiesta del comitato.

6. Dimissioni / esclusioni

a) Dimissioni

Le dimissioni vengono inoltrate al comitato in forma scritta entro il 31 ottobre. Saranno effettive alla fine dell’esercizio seguente.

b) Esclusione

L’assemblea generale ha la facoltĆ , con una maggioranza dei tre quarti dei votanti presenti, di escludere un membro che ostacola gli interessi e gli scopi dell’associazione definiti dagli statuti. Il membro dimissionario o escluso, non ha alcun diritto di pretesa sul capitale dell’associazione o di altri tipi di risarcimento. Il dimissionario ĆØ tenuto a saldare i contributi per il periodo in cui ĆØ stato membro.

III. ORGANI PARTE 1

7.Ā Organi

Organi Gli organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea generale
  • il comitato
  • l’organo di revisione
  • il segretariato generale

Gli organi consultativi dell’associazione sono:

  • la riunione dellaĀ rete
  • le commissioni tecniche

A L’assemblea generale

8. L’assemblea generale ordinaria

L’assemblea generale ha luogo una volta all’anno durante il primo semestre. L’invito all’assemblea generale, completo dell’ordine del giorno, deve venir trasmesso per iscritto a tutti i membri al più tardi quattro settimane prima della data fissata per l’assemblea generale.

9. Assemblea generale straordinaria

Le assemblee generali straordinarie possono essere convocate su domanda del comitato o di almeno un quinto dei membri. La convocazione contiene l’ordine del giorno.

10. Compiti

L’assemblea generale ĆØ l’organo supremo dell’associazione. Il suo compito ĆØ di supervisionare tutte le attivitĆ  dell’associazione. Essa ĆØ competente per tutte le questioni se non diversamente previste dagli statuti. I suoi compiti sono in particolare:

a) elezione della presidente;

b) elezione degli altri membri del comitato;

c) elezione dei revisori;

d) approvazione del rapporto annuale e dei conti d’esercizio;

e) approvazione del programma di attivitĆ ;

f) fissazione delle quote annuali;

g) approvazione del budget;

h) presa di posizione sulle proposte (vedi art. 12 qui di seguito); i) ammissioni ed esclusioni di membri; j) presa di posizione sull’affiliazione ad altre associazioni, federazioni ed organizzazioni;

k) modifica degli statuti;

l) presa di posizione su una fusione o una dissoluzione dell’associazione;

m) presa di posizione sull’utilizzo dell’utile netto in caso di un’eventuale scioglimento dell’associazione;

n) i compiti che gli competono nei confronti della legge e degli statuti.

11. Diritto di voto / decisioni / svolgimento

a) Diritto di voto

Ogni associazione cantonale e regionale di economia domestica riceve due voti d’ufficio. Le viene attribuito un terzo voto se conta da 41 a 80 aziende membre, un quarto se conta da 81 a 120 aziende membre, ecc. In tutti i casi, le associazioni dei datori di lavoro e degli impiegati delle professioni dell’economia domestica possono ottenere al massimo 12 voti in totale. In tutti i casi, le associazioni dei datori di lavoro di economia domestica possono detenere al massimo 12 voti. Per ogni voto deve essere corrisposto un contributo annuale.

b) Decisioni

Le decisioni dell’assemblea generale vengono prese con la maggioranza semplice dei voti presenti, nella misura in cui gli statuti non prevedano altre disposizioni. Un’ equivalenza dei voti equivale a un rifiuto della trattanda sottoposta a votazione. Invece se uno o diversi candidati detentori di un solo seggio raccolgono un numero identico di voti, la decisione verrĆ  allora presa per estrazione a sorte. Durante l’assemblea generale possono essere votate unicamente le trattande figuranti sull’ordine del giorno, riservandosi il diritto di alcune eccezioni stipulate nell’articolo 12 qui di seguito. La modifica degli statuti dell’associazione richiede i due terzi dei voti dei membri presenti.

c) Svolgimento

L’assemblea generale ĆØ presieduta dalla presidente, la quale conduce i dibattiti. Le elezioni hanno luogo per alzata di mano a meno che non sia richiesto lo scrutigno tramite scheda segreta.

Le decisioni dell’assemblea generale vengono messe a verbale.

12. Proposte

Le proposte che figurano sull’ordine del giorno devono essere inoltrate per iscritto alla presidente sette settimane prima dell’assemblea generale.

Ulteriori proposte dei membri per l’assemblea generale devono pervenire per iscritto alla presidente al più tardi due settimane prima della data dell’assemblea.

Possono essere prese altre decisioni solo in casi urgenti, concernenti oggetti che non figurano sull’ordine del giorno. Sull’urgenza di un oggetto viene presa una decisione dall’assemblea generale, con la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti.

III. ORGANI PARTE 2

B Comitato

13. Composizione e durata del mandato

Il comitato ĆØ composto da almeno cinque membri fino ad un massimo di undici. Le regioni seguenti hanno diritto a un seggio ciascuna che sarĆ  occupato da almeno un rappresentante delle associazioni cantonali o regionali dell’associazione di economia domestica: Svizzera nord occidentale, Zurigo, Svizzera orientale, Svizzera centrale e Berna. Le associazioni cantonali e regionali dell’associazione di economia domestica della Svizzera latina hanno diritto a due seggi in comune. Le associazioni dei datori di lavoro e di impiegati della professione di economia domestica hanno diritto almeno a un seggio per categoria.

Il segretariato generale prende parte alle sedute del comitato dove dispone di un voto consultativo.

Il comitato si costituisce da sĆ©, fatta eccezione della presidente che viene eletta dall’assemblea generale.

La durata del mandato ĆØ di quattro anni e termina con l’assemblea generale ordinaria. Una rielezione ĆØ possibile. I membri del comitato che sono stati eletti durante il mandato per sostituire i membri dimissionari terminano il mandato del loro predecessore.

14. FacoltĆ  di deliberare

Il comitato può deliberare in presenza della metà dei suoi membri. Prende le sue decisioni a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, quello della presidente è preponderante. Su richiesta, il comitato può prendere le sue decisioni per corrispondenza. La decisione scritta richiede la maggioranza assoluta dei voti di tutti i membri del comitato. I dibattiti del comitato vengono redatti in un verbale dove figurano tutte le decisioni prese. Le decisioni prese per corrispondenza devono pure essere oggetto di un verbale.

15. CompitiĀ 

Tutte le questioni dell’associazione che non sono espressamente riservate ad un altro organo sono di competenza del comitato. Esso rappresenta l’associazione all’esterno e davanti alla giustizia. Il comitato assume in particolare:

a) la gestione strategica dell’associazione

b) la preparazione e la convocazione dell’assemblea generale

c) l’esecuzione delle decisioni dell’assemblea generale

d) la redazione del rapporto annuale, del programma delle attivitĆ , dei conti d’esercizio e del budget all’attenzione dell’assemblea generale

e) la designazione e la supervisione del segretariato generale e della contabilitĆ 

f) la designazione delle commissioni tecniche

g) la designazione di rappresentanti in seno a organi esterni

h) l’emanazione di un regolamento d’organizzazione

i) l’emanazione di un regolamento di rimborso spese

j) l’emanazione di direttive

16. Diritto di firma

Ogni membro del comitato e la responsabile del segretariato generale hanno diritto di firma collettiva a due.

C Organo di revisione

17. Compiti

L’assemblea generale elegge due revisori dei conti per una durata di quattro anni. Quest’ ultimi controllano i conti d’esercizio, redigono un rapporto all’attenzione dell’assemblea generale e ne propongono l’approvazione. I revisori sono autorizzati ad esigere in ogni momento la presentazione di tutti i documenti e giustificativi contabili o a richiederne la visione. La loro remunerazione viene stabilita dal regolamento delle spese e delle indennitĆ .

Se l’associazione ĆØ sottomessa a un dovere di revisione legale, la scelta dell’organo di revisione viene allora effettuata secondo le disposizioni dell’articolo 69b CCS.

D segretariato generale

18. Compiti e responsabilitĆ 

Il segretariato generale ĆØ responsabile dell’insieme delle attivitĆ  che gli vengono delegate dal comitato, cosƬ come anche di mettere in pratica le decisioni dell’assemblea generale. Il comitato definisce i compiti e le competenze cosƬ come anche la procedura d’elaborazione del rapporto in un regolamento d’organizzazione e anche in un regolamento delle spese delle indennitĆ .

19. Costituzione

Il comitato assume delle persone per il segretariato generale o affida questa attivitĆ  su mandato. Designa una responsabile del segretariato generale e definisce l’organizzazione del segretariato generale nell’ambito di un regolamento di organizzazione.

E Riunione dellaĀ rete

20. Compiti e composizione

I membri consigliano il comitato e il segretariato generale in occasione delle riunioni dellaĀ rete. I voti della riunione dellaĀ rete hanno un valore esclusivamente consultativo.

La riunione dellaĀ rete ĆØ aperta a tutti i membri.

I dettagli sono stabiliti dal regolamento d’organizzazione e dal regolamento di rimborso spese.

F Commissioni tecniche

21. Compiti e convocazione

Le commissioni tecniche trattano i temi particolari nel campo della formazione o relativi a l’associazione e formulano delle raccomandazioni all’attenzione del comitato o del segretariato generale.

Le commissioni tecniche vengono convocate dal comitato. I dettagli vengono stabiliti dal regolamento di organizzazione e dal regolamento del rimborso spese.

LV. FINANZE

22. Finanziamento dell’associazione

I mezzi finanziari dell’associazione consistono in:

  • quote sociali
  • contributi di donazioni e di sponsor
  • contributi in seno alla legge sulla formazione professionale
  • ricavi provenienti da prestazioni
  • contributi legati a progetti

23. Versamenti dei membri

Le quote sociali vengono fissate annualmente dall’assemblea generale per l’anno successivo e vengono determinate in modo differenziato a seconda della categoria dei membri. Ogni eventuale modifica del numero dei voti attuali dei membri delle associazioni dei datori di lavoro e degli impiegati delle professioni dell’economia domestica deve essere comunicato per iscritto al comitato entro il 31 ottobre dell’anno in corso. La modifica entra in vigore due anni più tardi. Il conteggio del numero attuale dei membri delle associazioni cantonali e regionali dell’economia domestica viene fatto per il 31 ottobre dell’anno in corso. Questo conteggio costituisce la base per il calcolo della quota sociale per l’anno seguente.

24. ResponsabilitĆ 

Gli impegni dell’associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. E’ esclusa qualsiasi responsabilitĆ  personale dei membri.

25. Anno d’esercizio

L’anno d’esercizio corrisponde all’anno civile.

V. SCIOGLIMENTO O FUSIONE DELL’ASSOCIAZIONE

26. Scioglimento o fusione

L’assemblea generale può decidere con la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti per lo scioglimento dell’associazione. Una decisione relativa a una fusione dell’associazione richiede anch’essa la maggioranza dei tre quarti dei voti dei membri presenti.

Essa decide inoltre a che scopo dovrĆ  venir impiegato l’eventuale capitale ancora disponibile. La liquidazione viene eseguita dal comitato.

VI DISPOSIZIONI FINALI

27. Deliberazione e entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati durante l’assemblea generale dell’8 maggio 2014. Sostituiscono gli statuti del 7 maggio 2009. Essi entrano immediatamente in vigore.

Organizzazione del mondo del lavoro per le formazioni di base professionali dell’economia domestica svizzera

exĀ presidente Ā  Ā Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā Ā exĀ vice-presidente

Barbara Kaufmann Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā Barbara Brunner-Niederhauser



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Hotellerie-Hauswirtschaft