REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CSSPQ IN ECONOMIA DOMESTICA
1. SCOPO E PRINCIPI
1.1
La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità nell’economia domestica si occupa dei compiti definiti come dall’ordinanza sulla formazione professionale di base di Impiegata/Impiegato d’economia domestica AFC del 20.12.2004, art. 23 e di Addetta/Addetto d’economia domestica CFP del 20.12.2005, art. 22. Si tratta di un organismo strategico con funzioni di vigilanza e di un Consiglio di qualità orientato al futuro di cui all’art. 8 della LFPr. L’ordinanza sulla formazione prevede anche vigilare il quadro giuridico della commissione.
1.2
La commissione rispetta gli interessi specifici delle professioni.
2. COMPOSIZIONE, ELEZIONI, DURATA DEL MANDATO, COSTITUZIONE
2.1
La commissione è composta come dall’ordinanza sulla formazione professionale di base di Impiegata/Impiegato d’economia domestica AFC del 20.12.2004, art. 23 e di Addetta/Addetto d’economia domestica CFP del 20.12.2005, art. 22.
2.2
Ogni regione linguistica (d, f, i) è rappresentata da una sola persona.
2.3
Ogni professione (Impiegata/Impiegato d’economia domestica AFC e Addetta/Addetto d’economia domestica CFP) ha diritto a due seggi da parte dell’oml.
2.4
La SEFRI e i cantoni sono rappresentati da un seggio ciascuno. La rappresentazione è determinata dall’Ufficio federale rispettivamente dai Cantoni.
2.5
Se necessario, possono essere consultati esperti esterni senza diritto di voto.
2.6
Il comitato oml economia domestica svizzera conferma i rappresentanti dell’associazione (oml) e della scuola professionale (corpo insegnanti specializzati) sulla base delle loro candidature.
2.7
La durata del mandato è di quattro anni. Rielezione è ammessa due volte.
2.8
Se un membro si dimette nel corso di un periodo, l’organizzazione in questione cerca un sostituto entro quattro mesi. Il nuovo membro deve soddisfare i requisiti, che ha adempiuto la persona uscente e termina la durata residua del mandato.
2.9
Il comitato oml economia domestica svizzera determina la presidenza. La Commissione si auto costituisce (vedi regolamento SP&Q economia domestica).
3. ORGANIzzazione
3.1
La Commissione si riunisce tutte le volte che necessità. Una riunione deve essere convocata, se 1/3 dei membri della commissione o il/la rappresentante della SEFRI o dei cantoni lo richiedono.
3.2
Ogni anno si tiene almeno una riunione.
3.3
La Commissione è atta a deliberare se almeno la metà dei membri sono presenti.
3.4
Il/la presidente conduce le riunioni, in sua assenza è sostituito/a dal/dalla vicepresidente.
3.5
Per ogni riunione si redige un verbale, il quale riceve i membri della commissione e il comitato oml economia domestica svizzera.
3.6
Il segretariato oml economia domestica svizzera esegue i lavori amministrativi della commissione.
4. COMPENSAZIONE
4.1
La Commissione non ha budget. Le organizzazioni coinvolte indennizzano le persone delegate.
4.2
I rappresentanti dell’oml ricevono un’indennità in base al regolamento spese vigente dell’oml economia domestica svizzera.
4.3
Compensazioni per l’uso degli spazi e per la ristorazione dei partecipanti alla riunione non sono regolamentate.
5. decisioni
5.1
Le decisioni della Commissione sono prese in modo partenariato.
5.2
Quando le decisioni riguardano solo l’oml, vale il voto a maggioranza dei membri oml presenti, a parità di voti decide il/la presidente.
5.3
Adattamenti del piano di formazione richiedono il consenso dei rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni come anche l’approvazione da parte della SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione).
5.4
Le decisioni prese da parte dei presenti in assenza di rappresentanza della SEFRI e dei cantoni possono essere sanzionate a posteriori.
5.5
Il processo decisionale sul percorso circolare è consentito.
5.6
Le decisioni sono pubblicate sul sito web dell’oml economia domestica svizzera.
6. Compiti
6.1
Riesame periodico del piano di formazione, ma almeno ogni cinque anni.
6.2
Richiesta di modifiche dell’ordinanza sulla formazione professionale alla SEFRI. (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione).
6.3
Approvazione di strumenti (profilo di qualificazione/norme di superamento) per la validazione di apprendimenti acquisite e richiesta di approvazione alla SEFRI.
7. ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento è stato rielaborato il 1 novembre 2011 e sostituisce la versione del 15 ottobre del 2008.